Dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero extra Unione Europea

Ultima modifica 20 aprile 2021

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ (art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286)
Cos'è utile sapere
Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".
Tale norma si pone in rapporto di specialità con la "cessione di fabbricato" di cui all'art 12 L. 191/1978.
1) La dichiarazione di ospitalità va fatta nel caso in cui si ospiti, a qualsiasi titolo, nella propria abitazione, oppure si ceda un'immobile ad un cittadino extracomunitario. Affinché scatti l'obbligo della dichiarazione è, quindi, sufficiente ospitare o cedere un fabbricato ad un cittadino extracomunitario (l'obbligo di comunicare la cessione di fabbricato nei confronti dei cittadini comunitari, invece, avviene solo nei casi in cui la cessione sia per un periodo superiore ai 30 giorni).  
Questa dichiarazione è da effettuarsi entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (il Sindaco per il Comune di Graffignana).
 Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile. Qualora non vi sia la Questura o  un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.
 2)  Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi. 
Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.
 3)  La dichiarazione deve contenere: 
- generalità del denunciante;
- generalità dello straniero;
- estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero;
- l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 
4)   Documenti da presentare: 
Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

In quanto tempo
Questa dichiarazione è da effettuarsi entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (il Sindaco per il Comune di Graffignana).
Quanto costa
La presentazione della dichiarazione è gratuita.
 
A chi rivolgersi
AREA POLIZIA LOCALE
Via Roma n.1 - 26813 , Graffignana (LO)
Responsabile:Giuseppe Davini
Telefono:0371-88828
Email:poliziamunicipale@comune.graffignana.lo.it

Dichiarazione di ospitalità cittadino extracee
20-04-2021

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